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All'esame del parlamento i disegni di legge per la costituzione del Tribunale per la famiglia

Sabato, 19 Settembre 2015
Legislazione | Processo civile
disegno di legge Casellati disegno di legge Casellati
disegno di legge Orlando disegno di legge Orlando

Il convegno della sezione pisana dell'Osservatorio, intitolato alla memoria dell'avv. Mario Jaccheri e giunto alla sua decima edizione, ha consentito di operare un confronto tra i due disegni di legge istitutivi del tribunale per la famiglia attualmente all'esame del Parlamento. Pubblichiamo una tabella comparativa delle più rilevanti differenze tra i due progetti, oltre al testo integrale.


DDL Casellati n. S.3040

DDL Orlando n. C.2953

  • istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia

  • trasferire alle sezioni specializzate le competenze civili attribuite al Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare, al Tribunale Ordinario

  • sezioni composte di soli magistrati togati

  • istituzione di un gruppo di lavoro specializzato presso le Procure

  • modalità di collaborazione con i servizi territoriali

  • formazione specialistica dei magistrati

  • istituzione di una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia

  • unificazione e razionalizzazione dei riti

  • utilizzo del procedimento sommario nei casi in cui siano prevalenti le esigenze di celerità

  • sezioni specializzate per la famiglia e la persona alle quali attribuire:

  • le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio

  • i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci

  • le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale

  • tutte le controversie non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'art. 38 disp. att. c.c.

  • assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza

  • disciplinare il rito secondo criteri di semplificazione e flessibilità



autore: Fossati Cesare