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PROPOSTA DI LEGGE N 1985 - MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Lunedì, 21 Settembre 2015
Legislazione | Amministrazione di Sostegno
PROPOSTA DI LEGGE N 1985 - MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROPOSTA DI LEGGE N 1985 - MODIFICHE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ROMA - ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA ALLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE N 1985

Ha preso di recente il via in commissione Giustizia alla Camera dei deputati l'esame della proposta di legge che punta a rafforzare l'amministrazione di sostegno e ad abrogare l'interdizione e l'inabilitazione, andando a modificare il vecchio ordinamento giuridico in materia.

Nel testo della proposta - presentata a inizio 2014 e intitolata "Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione" - si leggono le motivazioni del "no esplicito e irreversibile" all'istituzione dell'interdizione e dell'inabilitazione, frutto di una normativa risalente al 1942 e di "una scelta di accortezza tattica, che ispirò il legislatore del tempo, durante una fase in cui i tempi non erano maturi per il cambiamento più radicale, per il "taglio espropriativo dell'interdizione: un regime che comporta la morte civile della persona, che tradisce valenze cripto-punitive, che dà luogo a un eccesso di impedimenti anche di natura non patrimoniale"; mancanza di valore terapeutico: inidoneità a prestarsi a un progetto personalizzato di risocializzazione per il disabile; enfasi solo economicistica, impostazione di favore nei riguardi dei familiari o dei terzi,
 frequenza statistica per i casi di sciacallaggio; costosità, scarsa trasparenza delle procedure, debolezza delle garanzie formali e politiche, complessità delle revoche e delle modifiche".
 Da ricordare come già nel 1986 venisse evidenziata la necessità di valutare l'interdizione quale
 "risposta eccessivamente severa, frutto di concezioni ormai superate in sede psichiatrica,
 funzionale prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi e che finisce per comprimere
o per annullare alcuni tra i diritti fondamentali della persona, risultando sicuramente sproporzionata
 rispetto alle necessità di salvaguardia della grande maggioranza dei sofferenti psichici". (Bozza Cendon 1986).
 E i due principi cardine della riforma del 2004 erano quelli di "non abbandonare" e "non mortificare".

 
LE NOVITA'INSERITE NELLA RIFORMA. SUPERAMENTO DELLA TIPIZZAZIONE DEI SOGGETTI ALLA TUTELA. IL NEO MODELLO DELL'INADEGUATEZZA GESTIONALE

Da qui le linee guida della proposta di riforma della XVII legislatura: al centro di tutto,
 la "soppressione definitiva delle anacronistiche misure dell'interdizione e dell'inabilitazione";
 anche l'interdizione legale (pena accessoria contemplata dagli articoli 19 e 32 del codice penale)
va cancellata; di conseguenza, "l'incapacità legale" riguarderebbe d'ora in poi solo i minori:
"Con la soppressione dell'interdizione e dell'inabilitazione, quella dell'incapacità legale rimane entro il sistema,
 come una figura dotata di senso solo con riferimento ai minori".

 Subentra così quello che il testo definisce un neo-modello privatistico: la "inadeguatezza gestionale",
 e su questo nuovo (per il codice) parametro si fonda il sistema di protezione delle persone deboli.
 Si legge nella proposta: "Tutti coloro i quali presentino difficoltà più o meno estese, sul piano organizzativo
 e gestionale, potranno beneficiare del 'nuovo' assetto protettivo che offre l'amministrazione di sostegno,
 compresi i 'clienti' dei tradizionali modelli incapacitanti". Insomma, sarà la "inadeguatezza gestionale" a
 fornire i tratti delle persone che hanno titolo all'intervento di protezione, e
"ciò mediante il riscontro non necessariamente di una patologia fisio-psichica,
 ma di una mancanza di autonomia sul versante del 'fare', anche riferibile alle cause più eterogenee".
 Altro punto della proposta è che, a livello di diritto privato, "il sistema di protezione dei 'soggetti deboli'
si reggerà - essenzialmente - su un doppio binario: quello principale, costituito dal sistema
 dell'amministrazione di sostegno, e quello secondario, rappresentato dall'annullabilità degli atti
 e dei contratti compiuti dall'incapace naturale".

 La figura dell'amministratore di sostegno diventa così una "misura di protezione applicabile a 360 gradi":
 si trattava già di una figura "duttile", ma la novità apportata dalla proposta è che la sua sfera d'azione
 si estende anche a quelle situazioni "in cui debba essere compiuta un'attività particolarmente complessa,
 o in cui debba contrastarsi il rischio che il soggetto compia atti per sé pregiudizievoli".
Secondo i riformatori, dunque, "l'incapacitazione formale (e ghettizzante) diverrà 'incapacitazione funzionale',
relativa cioè non alla persona, ma a uno o a più atti (in limitatissimi casi a tutti gli atti), cui attingere,
quando necessario, nel contenitore stesso dell'amministrazione di sostegno".

 L'articolato testo della proposta di legge chiarisce anche quali siano le persone "da non incapacitare mai"
(quelle del tutto inerti, quelle colpite da esclusivi deficit fisico-sensoriali) e quelle "incapacitabili
" (ad esempio chi è esposto a rischi di autolesionismo).

 Equilibrio tra sovranità personale del disabile e intervento di protezione.
A questo scopo il testo parla, ad esempio, di assistenza e affiancamento dell'amministratore di sostegno
 per il compimento di atti di natura personale (non si tratta dell'assistenza necessaria contemplata
dall'articolo 409 del codice civile, ma di una sorta di tutoraggio); di salvaguardare la sovranità
 testamentaria e in materia di donazione del disabile, con l'introduzione di modalità e di forme ad hoc.

 Il disabile potrà essere ammesso-aiutato a fare testamento e donazioni, anche se uno specifico paragrafo
 sottolinea come "talvolta sarà opportuno che il beneficiario non possa sposarsi né fare testamento":
 non si tratta, di tornare all'interdizione di tutti gli atti previsti dalla vecchia normativa,
 ma "di volta in volta il giudice tutelare dovrà elencare lo specifico atto (o gli specifici atti)
 impedito al beneficiario nel suo stesso interesse (...),  salvo qua e là la possibilità di farlo con
 l'aiuto di un amministratore di sostegno".

 Spesso il problema è la passività dell'interessato, in questo caso si impone una protezione di tipo "dinamico".
Alcune operazioni devono poter essere compiute anche contro la volontà del beneficiario: questo si spiega
 con la "necessità di una protezione effettiva ed efficace, quando siano in gioco interessi legati
al sostentamento e alla cura del disabile" (come, peraltro, già spicca dalla riforma del 2004)
nel segno di una presa di distanza rispetto a ormai anacronistiche, e nocive, suggestioni antipsichiatriche".

 Tra le linee guida della proposta ci sono il potenziamento del ruolo del giudice tutelare e
il concetto di responsabilità del disabile ("anche l'incapace naturale risponde dei danni"):
 deresponsabilizzare è, peraltro, "antiterapeutico".

 Soluzioni nuove per il "dopo di noi": il patrimonio con vincolo di destinazione.
 Lo scopo è di favorire (anche con il confronto del diritto di altri stati) la sicurezza
e l'autosufficienza economica del disabile, vincolando "determinati beni (per volontà del disponente)
al mantenimento, alla cura, alla istruzione e - più in generale -
alle necessità concrete e quotidiane del beneficiario dell'amministrazione di sostegno
 (con la revoca dell'amministrazione di sostegno il vincolo viene meno automaticamente).

 Uno sguardo all'Europa. Nel processo di rinnovamento dei sistemi di protezione delle persone deboli,
gli ordinamenti austriaco e tedesco hanno fatto da capofila - riferiscono i deputati promotori -
avendo introdotto da tempo istituti assimilabili alla nostra amministrazione di sostegno,
e avendo provveduto a sopprimere l'interdizione e l'inabilitazione.
 Altrove, come in Francia, si assiste a un serio processo di riforma degli istituti della tutelle,
della curatelle e della sauvegarde de justice.

 

autore: Francesca Zadnik