inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Andrea Fusaro. I contratti di convivenza dopo la Cirinnà

Mercoledì, 19 Ottobre 2016
Dottrina | Convivenze Sezione Ondif di Genova
relazione al convegno di Genova del 20 giugno 2016 relazione al convegno di Genova del 20 giugno 2016

1. La nozione di «convivenza di fatto» introdotta dalla legge 76/2016.2. I contratti di convivenza della legge 76/2016. 3.La forma e la pubblicità. 4. Il contenuto. 5. Il regime patrimoniale. 6. Lo scioglimento. 7. Il rilievo della registrazione della convivenza. 

1. La nozione di «convivenza di fatto» introdotta dalla legge 76/2016.  
L'art. 1, commi 36-65 legge 20 maggio 2016 n. 76 - nota come legge Cirinnà - ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e una disciplina delle convivenze. Queste ultime vengono considerate nella dimensione affettiva, omosessuale o eterosessuale, esterna all'ambito familiare, purché accompagnata da coabitazione; si intendono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile (art. 1, comma 36).
Delle «convivenze di fatto» è previsto l'inserimento nei registri anagrafici, su istanza degli interessati; identico adempimento deve essere richiesto - al Comune ove è registrata la convivenza-per il contratto. 

autore: Fossati Cesare