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La madre minorenne non può essere privata del suo bambino, se dimostra volontà di maturare e crescere nell'interesse del piccolo. Cass. sent.n° 1932 del 25 gennaio 2017

Giovedì, 26 Gennaio 2017
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. sent.n° 1932 del 25 gennaio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione dello stato di adottabilità di un minore deve prescindere da transitorie e temporanee valutazioni degli aspetti caratteriali della madre ma consistere nella ricerca dei reali elementi che escludono la capacità del genitore di occuparsi del figlio in modo adulto e consapevole.

Viene pertanto accolto il ricorso di un a donna, minorenne al momento del parto, che era stata dichiarata inidonea ad allevare il proprio figlio per comportamenti tenuti in passato, come la fuga dalla struttura di accoglienza in cui era ospite, le frequentazioni sentimentali con soggetti violenti e gli atteggiamenti di sfida verso l'autorità, forse anche dovuti alla scarsa maturità dell'epoca.

LA donna cresciuta e maturata, stava invece dando prova di aver la possibilità di maturare in tempi "compatibili" con la crescita del bambino, pertanto, le motivazioni sulla base delle quali era stata pronunciato lo di stato di abbandono e di adottabilità del minore erano venute meno.

autore: Zadnik Francesca