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Se la crisi coniugale è risalente non vi è nesso di causa ai fini dell'addebito. Tribunale di Pavia 10 agosto 2016

Giovedì, 2 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Addebito della separazione | Merito
Tribunale di Pavia 10 agosto 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Separazione dei coniugi. 
La moglie ha chiesto un assegno di mantenimento con l'atto introduttivo e in via subordinata in corso di causa un assegno alimentare. Il marito ha eccepito la tardività della domanda.
Per il Tribunale l'assegno alimentare costituisce un minus ed è pertanto ricompreso nella più ampia domanda di assegno di mantenimento, pertanto la domanda è ammissibile.
Contrapposte domande di addebito.
In presenza di fatti eclatanti come la violenza domestica o l'infedeltà il nesso causale tra la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio e la fine dell'unione può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni. Quando però la crisi è risalente e si è protratta per lungo tempo è ad essa che si deve far riferimento come causa determinante la separazione.
Quanto alle richiesta di un assegno in favore della moglie. Dall'istruttoria è risultata un'attività di commercio ambulante, che seppur fiscalmente non dichiarata, non per questo deve ritenersi non redditizia, anche perchè diversamente sarebbe stata abbandonata.
E' risultato inoltre l'affitto di una casa e la disponibilità della casa già coniugale.
La donna ha dichiarato il possesso di un diploma di operatrice socio sanitaria e le offerte di lavoro in questo settore non mancano.
Non sussistono pertanto i presupposti per farsi luogo ad un riconoscimento economico.

autore: Fossati Cesare