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Diritto del coniuge ad accedere a documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale anche in pendenza di giudizio di separazione o divorzio. Tar Puglia 3 febbraio 2017.

Mercoledì, 8 Febbraio 2017
Giurisprudenza |
Tar Puglia 3 2 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tar Veneto 19 1 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata (ex multis, da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017). 7. – Né può ritenersi idonea la motivazione posta a fondamento del diniego di accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate, con cui si assume che le "comunicazioni" relative ai rapporti finanziari non costituirebbero documento ai sensi della normativa in materia di accesso. Gli atti in questione rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa. Unico limite, la possibilità di estrarre copia della documentazione.

autore: Zadnik Francesca