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Nel procedimento di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto è condizione necessaria. Cass. sent. n° 3319 8 febbraio 2017

Giovedì, 9 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. sent. n° 3319 8 febbraio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Su ricorso del Procuratore Generale, veniva impugnato il decreto di rimpatrio di una minore, che era stata trasferita dall'Irlanda all'Italia al momento della cessazione della relazione fra i suoi genitori. Il padre era rimasto in Irlanda e la madre era tornata in Italia ove aveva una consolidata situazione familiare. Il rimpatrio, richiesto dal padre, era stato accordato dal Tribunale e dalla Corte di Appello poichè le corti territoriali non ravvisavano nel caso de quo il rischio paventato dalla Convenzione Aja in materia di sottrazione internazionale di minori, "fondato rischio concreto di essere esposto a pericoli fisici o psichici per il fatto di essere rientrato o intollerabili condizioni di vita nel paese". Il padre  della minore infatti aveva buone possibilità lavorative e la piccola avrebbe avuto una struttura familiare accogliente. Il motivo di ricorso del P.g. attiene però alla violazione della Convenzione Aja e della l.64 del 1994, per aver disposto il rientro della minore in Irlanda, in contrasto con il suo interesse e senz aver prima provveduto all'ascolto della stessa, senza motivazione sul punto. Tale motivo di ricorso viene considerato fondato e il decreto di espatrio viene cassato con rinvio della causa al tribunale dei Minorenni.

autore: Zadnik Francesca