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La comune precarietà lavorativa e reddituale rende equivalenti le condizioni dei coniugi. Tribunale di Genova, 21 gennaio 2017

Mercoledì, 15 Febbraio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, sentenza 26 gennaio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Separazione personale dei coniugi - regolamentazione degli aspetti economici.
A fronte delle dichiarazioni del marito di aver provveduto al mantenimento della moglie nel corso del pur breve matrimonio, con ordinanza presidenziale il Tribunale riconosceva in favore della moglie un assegno per il suo mantenimento pari a euro 300,00 mensili.
Lamentava il marito il sopravvenuto stato di disoccupazione.
L'istruttoria della causa permetteva di acclarare che il marito svolgeva attività in nero.
La moglie, a fronte del totale inadempimento del marito agli obblighi economici, aveva avviato azione esecutiva sulla quota di metà di un immobile del marito.
L'istruttoria espletata ha dimostrato che i coniugi vertono in condizioni analoghe: entrambi lavoravano durante il matrimonio e contribuivano alle spese del menage domestico; cessata la convivenza entrambi hanno perso il lavoro; entrambi versano in una condizione di vita connotata da precarietà lavorativa e reddituale.
Entrambi, sia per la loro giovane età, sia la pregressa esperienza lavorativa e l'assenza di problematiche di salute, sono in grado di mantenersi autonomamente.
Pertanto la domanda della moglie volta ad ottenere un assegno per il proprio mantenimento deve essere respinta con decorrenza dalla domanda.

autore: Fossati Cesare