La comune precarietà lavorativa e reddituale rende equivalenti le condizioni dei coniugi. Tribunale di Genova, 21 gennaio 2017
Mercoledì, 15 Febbraio 2017
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio
| Merito
Sezione Ondif di Genova
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Separazione personale dei coniugi - regolamentazione
degli aspetti economici.A fronte delle dichiarazioni del marito di aver provveduto al mantenimento della moglie nel corso del pur breve matrimonio, con ordinanza presidenziale il Tribunale riconosceva in favore della moglie un assegno per il suo mantenimento pari a euro 300,00 mensili.Lamentava il marito il sopravvenuto stato di disoccupazione.L'istruttoria della causa permetteva di acclarare che il marito svolgeva attività in nero.La moglie, a fronte del totale inadempimento del marito agli obblighi economici, aveva avviato azione esecutiva sulla quota di metà di un immobile del marito.L'istruttoria
espletata ha dimostrato che i coniugi vertono in condizioni analoghe: entrambi lavoravano durante il matrimonio e contribuivano alle spese del menage domestico; cessata la convivenza entrambi hanno perso
il lavoro; entrambi versano in una condizione di vita connotata da
precarietà lavorativa e reddituale.Entrambi, sia per la
loro giovane età, sia la pregressa esperienza lavorativa e l'assenza
di problematiche di salute, sono in grado di mantenersi autonomamente.Pertanto la domanda della moglie volta ad ottenere un assegno per il proprio mantenimento deve essere respinta con decorrenza dalla domanda.
autore: Fossati Cesare
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