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Genitorialità riconosciuta a due padri nell'interesse del figlio a conservare il suo status. Corte d'Appello di Trento 24 febbraio 2017

Mercoledì, 1 Marzo 2017
Giurisprudenza | Maternità surrogata | Merito
Ordinanza della Corte d'Appello di Trento 24 febbraio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I ricorrenti avevano chiesto la trascrizione del provvedimento giudiziario straniero che disponeva la correzione dell'atto di nascita dando conto della loro qualità di padri del minore concepito attraverso la maternità surrogata.
L'ufficiale dello stato civile opponeva la contrarietà dell'atto all'ordine pubblico italiano.
Essi chiedevano pertanto il riconoscimento giudiziale del provvedimento straniero che assegnava loro lo status di genitori seppure dello stesso sesso, sostenendo che non confligge con l'ordine pubblico interno né con quello internazionale.
La Corte circoscrive anzitutto la questione oggetto del giudizio alla possibilità di riconoscere efficacia nell'ordinamento al provvedimento straniero che attribuisce ad entrambi i ricorrenti lo status di padre del minore e la sua compatibilità con l'ordine pubblico.
Richiamando i principi espressi nella sentenza n. 19599/2016 della Cassazione, la Corte trentina ribadisce che nella valutazione circa la compatibilità dell'atto straniero con l'ordine pubblico il giudice deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina difforme rispetto alle norme interne, bensì se contrasti con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla carta costituzionale e dai trattati internazionali.
A venire in discussione è primariamente la tutela dell'interesse superiore del minore, che nel caso in esame si sostanzia nel diritto del minore a conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in altro stato.
"Il diritto alla continuità di tale status è conseguenza diretta del favor filiationis scolpito negli artt. 13 comma 3 e 33 comi 1 e 2 della legge n. 218 ed è implicitamente riconosciuto nell'art. 8 par. 1 della Convenzione di New York sul diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali".
Il mancato riconoscimento dello status filiationis comporterebbe un pregiudizio per i minori, inibendo ad uno dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale sugli stessi.
La constatazione che in base alla vigente disciplina la surrogazione di maternità non è consentita, diversamente da altri stati, non è sufficiente a negare effetti nel nostro ordinamento al provvedimento straniero che ha fato corretta applicazione della legge ivi vigente.
La disciplina positiva della procreazione medicalmente assistita non costituisce espressione di principi fondamentali obbligati, bensì l'attuale compromesso raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi di rango costituzionale che vengono in rilievo.
Non esiste nel nostro ordinamento un modello unico di genitorialità fondato sul solo legame biologico fra genitore e figlio. 

autore: Fossati Cesare