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Ai fini della nullità la convivenza è eccezione non rilevabile d'ufficio. Cass. 1 marzo 2017 n. 5250

Corte di Cassazione Ordinanza 1 marzo 2017 n. 5250 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sulla richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e della prole, la Corte d'Appello aveva ritenuto ostativa la convivenza protratta per tre anni dopo la celebrazione.
Per il ricorrente la prolungata convivenza costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte convenuta, che era invece rimasta contumace.
Per la Cassazione la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima.
 

autore: Fossati Cesare