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L'operatività della riduzione dell'importo dell'assegno del mantenimento non opera mai retroattivamente. Cass. 6 marzo 2017 n° 5509.

Cass. 6 marzo 2017 n° 5509. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora venga disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento, le somme già erogate e percepite dal destinatarionon possono e non debbono essere restituite, stante la natura alimentare aprioristicamente riconosciuta all'assegno de quo. L'assegno di mantenimento infatti ha carattere squisitamente alimentare e va pertanto contemperato con i principi di irripetibilità, impignorabilità e di incompensabilità delle prestazioni alimentari stesse.

autore: Zadnik Francesca