La reversibilità spettante al superstite ed al coniuge divorziato è diritto autonomo. Tribunale di Genova, 26 gennaio 2016
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Il coniuge divorziato conveniva in giudizio il coniuge superstite e l'INPS per vedere riconosciuta la quota di pensione di reversibilità.L'art. 9 III comma L. 898/70 prevede che entrambi hanno diritto a concorrere alla pensione e indica come criterio per la ripartizione quello della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.La giurisprudenza ha integrato la previsione normativa con il richiamo ad ulteriori indici correttivi perequativi (Corte Cost. 419/1999), quali la durata effettiva della convivenza, l'entità dell'assegno divorzile, le condizioni economiche delle parti.Il criterio meramente matematico relativo alla durata porterebbe ad una ripartizione 66% contro 33%; corretto alla luce degli ulteriori elementi della fattispecie quali l'effettiva convivenza, l'entità dell'assegno divorzile, la disponibilità di risorse, porta ad una suddivisione del 60% e 40%.Il diritto al trattamento di reversibilità spetta al coniuge divorziato nei confronti dell'INPS e non del coniuge superstite.
autore: Fossati Cesare
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