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La reversibilità spettante al superstite ed al coniuge divorziato è diritto autonomo. Tribunale di Genova, 26 gennaio 2016

Lunedì, 13 Marzo 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, sentenza 26 gennaio 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il coniuge divorziato conveniva in giudizio il coniuge superstite e l'INPS per vedere riconosciuta la quota di pensione di reversibilità.
L'art. 9 III comma L. 898/70 prevede che entrambi hanno diritto a concorrere alla pensione e indica come criterio per la ripartizione quello della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
La giurisprudenza ha integrato la previsione normativa con il richiamo ad ulteriori indici correttivi perequativi (Corte Cost. 419/1999), quali la durata effettiva della convivenza, l'entità dell'assegno divorzile, le condizioni economiche delle parti.
Il criterio meramente matematico relativo alla durata porterebbe ad una ripartizione 66% contro 33%; corretto alla luce degli ulteriori elementi della fattispecie quali l'effettiva convivenza, l'entità dell'assegno divorzile, la disponibilità di risorse, porta ad una suddivisione del 60% e 40%.
Il diritto al trattamento di reversibilità spetta al coniuge divorziato nei confronti dell'INPS e non del coniuge superstite.

autore: Fossati Cesare