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Il testamento redatto con mano guidata è nullo. Cassazione 6 marzo 2017 n. 5505

Martedì, 14 Marzo 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione Ordinanza 6 marzo 2017 n. 5505 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il testamento olografo era stato impugnato per mancanza del requisito dell'autografia, in quanto il testatore, che aveva la mano tremante, era stato aiutato da un amico. 
A nulla rileva, secondo la Corte, l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
In ragione da un lato del particolare rigore che il legislatore ha previsto per il testamento, dall'altro della semplicità di redazione del testamento olografo, è richiesta l'autenticità dello scritto.
Sosteneva la ricorrente che il terzo aveva solo coadiuvato il testatore nel sorreggergli la mano.
In altro precedente del 1992 l'aiuto dato dal terzo aveva riguardato solo l'apposizione della data e aveva portato alla declaratoria di annullabilità del testamento.
Per la Corte è più corrispondente alla ratio della norma - l'art. 606 c.c. - la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia.

autore: Fossati Cesare