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Può essere alienata da uno dei coniugi anche senza il consenso dell'altro la quota di casa coniugale, in caso di dichiarazione di fallimento dello stesso. Corte di Cass. sent del 5 aprile 2017 n° 8803

Venerdì, 7 Aprile 2017
Giurisprudenza | Separazione dei beni | Legittimità
Corte di Cass. sent del 5 aprile 2017 n° 8803 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se una coppia di coniugi è in comunione dei beni e uno dei due viene dichiarato «fallito» dal tribunale, si scioglie automaticamente la comunione nel momento stesso del deposito della sentenza di fallimento e la coppia di coniugi si considera in regime di separazione dei beni.
Uno dei principali effetti del fallimento del marito o della moglie si riversa sulla casa coniugale che prima rientrava nella comunione. Se durante la comunione legale dei beni un coniuge non può mai vendere la propria metà, lo può fare quando invece cessa la comunione e si passa in un regime di «comunione ordinaria». In tal caso, il coniuge non fallito può vendere il suo 50% di proprietà ideale della casa. L'atto di vendita di metà della casa è quindi valido e ha effetto anche nei confronti dell'altro coniuge, anche se disapprova la vendita. quando si verifica una delle cause di scioglimento della comunione, i beni cadono in comunione ordinaria e il coniuge che ha conservato il potere di disporre della propria quota può alienarla «liberamente e separatamente». Confermata la possibilità di vendere il bene per la propria metà anche senza il consenso dell'altro coniuge.

autore: Zadnik Francesca