La disoccupazione non esime dal provvedere ai propri figli. Corte di Appello di Palermo - IV sez penale, sent. del 17 febbraio 2017 n° 802
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La Corte di appello di Palermo ha confermato le disposizioni del giudice di primo grado in merito alla configurabilità del reato di violazione degli obblighi assistenza familiare in capo ad un uomo, padre di famiglia, che non versava l'assegno di mantenimento per la prole da svariati mesi. Lo stesso aveva dichiarato di non poter provvedere a causa del licenziamento subito.
Secondo la Corte però, la mera privazione del rapporto di lavoro non è sufficiente ad escludere l'obbligo nei confronti della prole, tenuto conto anche che, nel caso di specie, la condotta omissiva perdurava da oltre due anni e che la diligenza dell'uomo nel reperire una nuova occupazionenon poteva dirsi manifestata dal mero invio da parte dello stesso di curricula ad imprese ed aziende non meglio specificate.
autore: Zadnik Francesca
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