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La prosecuzione degli studi è funzionale ad un utile inserimento lavorativo. Cassazione 26 aprile 2017 n. 10207

Venerdì, 28 Aprile 2017
Giurisprudenza | Figli maggiorenni | Legittimità
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10207 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non può essere conseguenza del raggiungimento della laurea triennale in educazione professionale nei servizi sanitari, in assenza della prova che la beneficiaria abbia conseguito l'indipendenza economica o abbia rifiutato concrete opportunità lavorative, avendo viceversa ella dimostrato di voler proseguire il proprio percorso di studi per realizzare un utile inserimento nel mondo lavorativo conforme alle proprie aspirazioni professionali.

autore: Fossati Cesare