Non si configura l'addebito della separazione ove il tradimento sia l'effetto della crisi, derivata da eccessive rigidità caratteriali dei coniugi. Cass. 15 maggio 2017 n° 12392.
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La suprema Corte precisa come siano inammissibili le richieste del ricorrente che hanno ad oggetto disposizioni di competenza esclusiva del giudice di merito riguardando le modalità di affidamento della prole, e delle tempistiche di visita. In merito alla richiesta di addebito della separazione relativa alla relazione extraconiugale della moglie avvenuta prima dell'udienza presidenziale, la Corte rileva come detta situazione debba considerarsi come effetto e non causa della crisi, che era già in essere, cagionata probabilmente dall'aggravarsi delle tensioni del rapporto fra i coniugi e dall'esasperarsi delle rigidità caratteriali degli stessi.
autore: Zadnik Francesca
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