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I genitori provvedano a spostarsi alternativamente, i figli rimangano presso la casa coniugale. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decr. 1034 del 13 gennaio 2017

Mercoledì, 24 Maggio 2017
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
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Il giudice del merito, nel suo provvedimento, precisa che debba essere preminente nella definizione delle condizioni di separazione, solo ed esclusivamente l'interesse dei minori, avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovrà esplicare il rapporto fra i genitori.
Pertanto vanno tutelate, perché meritevoli di tutela, anche le "consuetudini di vita dei figli, già acquisite dagli stessi, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia pregressa ed attuale convivenza stabile".
Ritenuto quindi che allo stato attuale, l'interesse delle minori subirebbe un pregiudizio dal repentino e drastico allontanamento dalla casa familiare di uno dei due coniugi e le abitudini di vita della famiglia vedono il padre e la madre dividersi con stabilità i compiti di gestione delle minori - è - fondamentale impedire la perdita radicale delle abitudini di vita della prole con uno dei due genitori" ed è pertanto utile "collocare le minori presso l'abitazione coniugale consentendo ad entrambi i genitori di alternarsi nella gestione delle esigenze familiare"


autore: Zadnik Francesca