Viene meno la titolarità dell'assegno divorzile se si convive stabilmente con un nuovo partner, pur se privo di mezzi economici. Corte di Cass. ord. del 22 maggio 2017 n° 12879
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Quando l'ex coniuge, che percepisce un assegno di divorzio, instaura una
nuova convivenza stabile, perde il diritto a tale assegno, a prescindere dalla capacità economica dello stesso. Ciò avviene, secondo la Suprema corte, anche se
difficilmente il nuovo compagno sia in grado di fornire assistenza
materiale ed è stato, come in questo caso, dichiarato fallito.
autore: Zadnik Francesca
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