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Viene meno la titolarità dell'assegno divorzile se si convive stabilmente con un nuovo partner, pur se privo di mezzi economici. Corte di Cass. ord. del 22 maggio 2017 n° 12879

Giovedì, 25 Maggio 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Corte di Cass. ord. del 22 maggio 2017 n° 12879 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando l'ex coniuge, che percepisce un assegno di divorzio, instaura una nuova convivenza stabile, perde il diritto a tale assegno, a prescindere dalla capacità economica dello stesso. Ciò avviene, secondo la Suprema corte,  anche se difficilmente il  nuovo compagno sia in grado di fornire assistenza materiale ed è stato, come in questo caso, dichiarato fallito.

autore: Zadnik Francesca