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L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della legittima ha natura personale e non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1884

Venerdì, 16 Giugno 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Corte di Cassazione sez. II civile sent. 25 gennaio 2017, n. 1884 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In questo caso estremamente complesso dal punto di vista fattuale, che, come spesso accade in materia successoria, si occupa di vicende che si snodano nell'arco di decenni, la Cassazione enuncia alcuni punti di diritto rilevanti: in primo luogo sottolinea come l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione non faccia sorgere un debito ereditario di fronte al quale gli eredi non rispondono ai sensi e per gli effetti dell'art. 754 c.c., ma vada a costituire un obbligo di restituzione a carico di ciascun coerede proporzionale alla quota ricevuta, quota che in presenza di testamento va calcolata sulla base di quanto attribuito dal testatore.

In secondo luogo afferma il principio che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia – stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita.

autore: Fossati Cesare