Le scelte di vita degli ex coniugi non possono riverberarsi in danno dell'altro, tantomeno dei figli. Tribunale di Taranto, 15 maggio 2017
Domenica, 18 Giugno 2017
Giurisprudenza
| Modifiche della separazione e del divorzio
| Merito
Sezione Ondif di Taranto
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Ricorso ai fini della modifica delle condizioni della separazione.Richiesta di revoca dell'assegno per la moglie e di riduzione per la figlia.Dedotta riduzione reddituale e nuova convivenza della moglie.
Il subentro di una convivenza more uxorio determina la presunzione di spostamento dell'onere di mantenimento dal coniuge separato al nuovo convivente. Revoca del contributo di mantenimento in favore della moglie.Viceversa quanto agli effetti sugli obblighi di mantenimento verso i figli, nessun rilievo possono avere: la stipula di un contratto di locazione, le spese per l'acquisto dei mobili, l'accensione di un finanziamento (nuovi oneri assunti dall'ex marito).Anche il rapporto di convivenza del ricorrente comporta una presunzione di contribuzione alla spese del convivente, seppure allo stato disoccupato. Gli effetti delle scelte di vita del coniuge non collocatario della prole non possono riverberare effetti pregiudizievoli sui figli.
Il subentro di una convivenza more uxorio determina la presunzione di spostamento dell'onere di mantenimento dal coniuge separato al nuovo convivente. Revoca del contributo di mantenimento in favore della moglie.
autore: Fossati Cesare
Mercoledì, 3 Aprile 2024
L’accordo raggiunto in sede di divorzio non consente la revisione dell’assegno. Cass., ... |
Lunedì, 11 Marzo 2024
Niente assegno divorzile per il coniuge che non si attiva nella ricerca ... |
Domenica, 18 Febbraio 2024
Dall'ascolto del minore all'inversione del collocamento prevalente. Tribunale di Parma, Ord. 13 ... |
Domenica, 31 Dicembre 2023
Revisione dell'assegno, il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche va valutato in relazione ... |