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Prevale il criterio della residenza sulla cittadinanza in materia di responsabilità genitoriale. Cass. SS.UU. 5 giugno 2017 n. 13912

Core di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 7 febbraio – 5 giugno 2017, n. 13912, relatore Campanile per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il padre promuoveva in Italia giudizio di modifica della condizioni di separazione, benché nel frattempo madre e figlio si fossero trasferiti all'estero.
La resistente eccepiva difetto di giurisdizione e il PM trasmetteva gli atti alle Sezioni Unite ai fini del regolamento di competenza ex art. 380-ter cpc.
Per la Cassazione il procedimento per la revisione delle condizioni rappresenta un giudizio autonomo, tale per cui una volta passata in giudicato la precedente procedura (nella specie di separazione), la competenza va nuovamente valutata alla luce della nuova situazione.
La controversia attiene esclusivamente alla responsabilità genitoriale della bambini con doppia cittadinanza.
Tra il criterio della cittadinanza (art. 37 della citata legge n. 218 del 1995, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste "anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia") e quello della residenza abituale prevale quest'ultimo, in quanto posto a salvaguardia della continuità affettivo–relazione dello stesso.
I provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 42, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Invero nel caso di minore con doppia cittadinanza non può applicarsi l'art. 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale.

autore: Fossati Cesare