Va rispettato il principio di concentrazione delle tutele per la famiglia, per gli ordini di protezione e le misure cautelari, a prescindere dalla competenza collegiale o monocratica. Cass. 22 giugno 2017 n° 15482
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In un caso di atti persecutori nei confronti dell'ex da parte dell'uomo,
padre di una minore, dovendosi decidere in merito alle modalità di
frequentazione dello stesso con la bambina, la donna, con ricorso
incidentale, richiede che vi sia pronuncia della cassazione in merito
all'annullamento della misura cautelare di non avvicinamento alla casa
familiare e alla sua persona, in passato disposta nei confronti dell'ex,
che aveva adottato condotte particolarmente violente e comunque
pregiudizievoli per lei e la figlia.
La Corte di legittimità precisa che,
anche se la ridetta misura cautelare rimane non ricorribile in
Cassazione non essendo provvedimento definitivo, considerando che detti
comportamenti da stalker non sono mai stati contestati dall'uomo,
l'insieme dei provvedimenti a tutela della famiglia debba rispettare il
principio di "concentrazione delle tutele" e pertanto che decisioni in
merito a ordini di protezione possano e debbano comunque essere
conosciute dal giudice, a prescindere dalla conformazione collegiale o
monocratica.
La Cassazione precisa pertanto il principio di diritto secondo
il quale, il giudice collegiale nanti il quale si è discusso in merito
alla collocazione del minore, come in questo caso, possa conoscere anche
della misure di protezione in ordine alla tutela della famiglia,
poichè sarebbe anti economico ed irrazionale ammettere il contrario.
autore: Zadnik Francesca
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