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L'art. 803 c.c., che prevede la revocabilità della donazione in caso di sopravvenienza di figli da parte soltanto di chi non ne aveva in precedenza, non contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost. - Cass. 2 marzo 2017 n. 5345

Venerdì, 30 Giugno 2017
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 febbraio – 2 marzo 2017, n. 5345 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con atto di citazione la parte ricorrente aveva convenuto in giudizio la moglie separata, per sentire revocare la donazione indiretta di un immobile compiuta in costanza di matrimonio, sul presupposto della sopravvenienza di altri figli in epoca successiva alla donazione. La donazione indiretta risaliva ad un periodo in cui era già nata la figlia e successivamente ne era nata una seconda. Quindi, intervenuta la separazione tra i coniugi, l'attore aveva poi avuto un terzo figlio, nato dall'unione con un'altra donna, ed a seguito di tale nascita l'istante aveva deciso di chiedere la revocazione della donazione a suo tempo effettuata. La domanda veniva rigettata in primo e secondo grado. Secondo la Suprema Corte la circostanza che l'art. 803 c.c. esiga il duplice presupposto dell'assenza di figli all'epoca della donazione e della sopravvenienza di un figlio ovvero di un discendente legittimo, risponde alla finalità di assicurare un equo bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti, ivi inclusi quelli del donatario che non può essere sacrificato per il solo fatto di avere beneficiato della donazione. La ratio dell'istituto deve essere individuata, come già affermato da Corte Costituzionale nella sentenza n. 250/2000, nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza. Tale esigenza si pone in quanto con l'instaurazione di un rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati: secondo linterpretazione della Cassazione, il legislatore presume che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interesse alla cura filiale allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina. Nell'ottica privilegiata dal legislatore la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data della donazione, esclude il fondamento applicativo della previsione, dovendosi infatti ritenere che l'atto di liberalità sia stato compiuto da chi già aveva avuto modo di provare l'affetto filiale, e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

 

autore: Fossati Cesare