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Una eventuale rinuncia all'eredità, anche se tardivamente proposta, esclude che il rinunciatario possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari. Cass. 29 marzo 2017 n° 8053

Venerdì, 7 Luglio 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità | Merito
Corte di Cassazione, 29 marzo 2017 n° 8053 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La vicenda, che trae origine da una risalente questione relativa all'ormai abrogata INVIM, costituisce l'occasione per un'importante affermazione di principio. Parte ricorrente aveva rinunciato formalmente all'eredità soltanto dopo il decorso dei dieci anni a disposizione per l'accettazione, e proprio all'esclusivo fine di non rispondere dei beni ereditari: nelle more peraltro era stata depositata una denuncia di successione con indicazione della parte quale erede. La Corte ritiene che l'accettazione dell'eredità sia il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, ed afferma che una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata.Precisa inoltre che aii sensi dell'art. 521 cod.civ., la rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto, chi rinuncia all'eredità è considerato come se non fosse stato mai chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (art. 459 cod. civ.), e ne condivide la medesima funzione: l'erede succede al de cuius senza soluzione di continuità.

autore: Fossati Cesare