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Il danno endofamiliare è azionabile nelle procedure separative. Tribunale di Torre Annunziata, 24 ottobre 2016

Martedì, 4 Luglio 2017
Giurisprudenza | Responsabilità | Merito | CEDU
Tribunale di Torre Annunziata, 24 ottobre 2016 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di separazione con reciproche richieste di addebito.
Le plurime violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, commesse da entrambi i coniugi, erano state realizzate quando già era maturata, da anni, una situazione di intollerabilità della convivenza. Non può pronunciarsi l'addebito.
Anche le contrapposte richieste di assegnazione della casa non sono accoglibili in assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente.
Il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
Quanto alla richiesta di mantenimento: i presupposti sono costituiti dalla mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Le altre circostanze che influiscono sulla determinazione dell'assegno sono costituite dall'attitudine a lavorare.
Tenuto conto delle disparità esistenti deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento.
La domanda di risarcimento dei danni merita accoglimento. Qualificata erroneamente ai sensi dell'artl 709-ter, essa va riqualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed è riconoscibile nella sede dei giudizi latu sensu separativi non potendo le sole conseguenze della separazione e del divorzio e degli ulteriori effetti scaturenti dalle relative discipline, racchiudere tutte le conseguenze derivanti da violazioni degli obblighi matrimoniali.
La connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione pubblica della esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la moglie ed altro uomo, la gravità delle offese rivoltegli, sono tali da ritenere lesa la dignità e la reputazione del marito.

autore: Fossati Cesare