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Nessun risarcimento per nascita indesiderata all'uomo che sia stato ingannato dalla donna sul suo stato di fertilità. Cass. 5 maggio 2017, n. 10906

Cass. Civ. sez. III 5 maggio 2017 n° 10906 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente aveva agito in giudizio per sentirsi riconoscere il risarcimento del danno per nascita indesiderata affermando di essere stato ingannato dalla madre del bambino, la quale aveva mentito sul suo stato di fertilità al momento del rapporto sessuale.
Le argomentazioni poste a fondamento della domanda si basavano sulla violazione degli art. 2 Cost. e art 1175 c.c., sulla base della circostanza che la donna avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede nelle reciproche relazioni, nonché citata la legge 194/78 art. 1 sostenendo il diritto ad una procreazione responsabile. 
La Cassazione rigetta ogni possibile applicazione dell'art. 1175 c.c. ai rapporti personali, sancendo la sua applicabilità esclusivamente ai rapporti patrimoniali e sottolineando altresì come il diritto di cui all'art. 1 L. 194/78 non possa riferirsi ai rapporti fra persone essendo un diritto stabilito verso lo Stato. 
Inoltre la Corte esclude ogni illecito aquiliano, per il combinato disposto dell'art. 1227 cpv., e dell'art. 2056 c.c., comma 1: una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo, infatti, non può – alla luce del notorio– ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi, il cui reperimento e utilizzo sono di tale agevolezza che non possono non essere  ascritti alla "ordinaria diligenza" per chi, appunto, in quel determinato caso intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative.

autore: Fossati Cesare