Le mansioni del presidente non possono essere svolte dal collegio. Cass. 25 luglio 2017 n. 18343
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E' nulla per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc la pronuncia resa dal collegio, anziché dal presidente del tribunale, in un giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente, quest'ultimo assimilabile all'ausiliario del giudice. Sebbene non involgano veri e propri profili di competenza, i criteri previsti ex art. 170 d.p.r. n. 115/02 riguardano non l'ufficio, ma la persona titolare di quel ruolo e pertanto non possono essere derogati.
autore: Fossati Cesare
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