Le controdichiarazioni ai fini della simulazione non necessitano dell'atto pubblico. Cass. 24 luglio 2017 n. 18204
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Basta una semplice dichiarazione scritta per fornire la prova della simulazione.L'art. 1417 c.c. richiede la forma scritta ad probationem tantum, non ad
substantiam, quanto alle controdichiarazioni, le quali sono dirette a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti.Il terzo chiamato, figlio dell'attrice donante, chiedeva che fosse riconosciuta la simulazione relativa degli atti di donazione e vendita con
conseguente riconoscimento del bene in oggetto anche nella sua
contitolarità.
autore: Fossati Cesare
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