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Le controdichiarazioni ai fini della simulazione non necessitano dell'atto pubblico. Cass. 24 luglio 2017 n. 18204

Sabato, 19 August 2017
Giurisprudenza | Donazione | Legittimità
Corte di Cassazione, sez. II, Ordinanza 24 luglio 2017, n. 18204 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Basta una semplice dichiarazione scritta per fornire la prova della simulazione.
L'art. 1417 c.c. richiede la forma scritta ad probationem tantum, non ad substantiam, quanto alle controdichiarazioni, le quali sono dirette a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti.
Il terzo chiamato, figlio dell'attrice donante, chiedeva che fosse riconosciuta la simulazione relativa degli atti di donazione e vendita con conseguente riconoscimento del bene in oggetto anche nella sua contitolarità.

autore: Fossati Cesare