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Il coerede che ha avuto il possesso dei beni ereditari all'atto dello scioglimento è sempre tenuto al rendiconto ex art. 723 c.c. – Cass. 30 maggio 2017 n. 13619

Venerdì, 25 August 2017
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass, Civ. sez. II 30 maggio 2017 n° 13619 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza, come spesso accade nelle vicende ereditarie, offre diversi spunti di analisi di vari aspetti del diritto delle successioni. Nella fattispecie la de cuius lasciava eredi i tre figli con testamento olografo e la questione del contendere proposta da parte attrice si sviluppava sulla necessità di includere nell'asse ereditario un appartamento acquistato da un erede con il denaro di famiglia e il tempo della valutazione del suddetto bene. Parte convenuta contesta da parte sua che nel valutare la complessiva situazione economica era stato mancato di valutare anche l'insufficiente redicontazione della gestione dei fratelli, nonchè il loro godimento di altri cespiti ereditari. La sentenza di merito viene cassata in molti punti aventi carenti di erronea motivazione o insufficiente istruttoria, ma lascia alcuni punti di principio: in primo luogo, si afferma che quando la collazione venga fatta per imputazione ai sensi degli artt. 746 e 747 c.c. se è vero che che la valutazione deve essere fatta avuto riguardo al valore dell'apertura della successione, si deve considerare che da tale data sono comunque dovuti gli interessi legali. In secondo luogo, si sancisce che all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione giacche' il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari e' obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede.

autore: Fossati Cesare