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Alla soluzione dei conflitti genitoriali è chiamato il coordinatore genitoriale. Tribunale di Mantova, 5 maggio 2017

Venerdì, 25 August 2017
Giurisprudenza | mediazione | Merito
Tribunale di Mantova, sentenza 5 maggio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La relazione extraconiugale costituisce grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e giustifica l'addebito della separazione a carico del fedifrago.
Viceversa le aggressioni verbali e il distacco affettivo lamentati dal ricorrente costituiscono la conseguenza della scoperta della relazione extraconiugale da parte della moglie per cui la relativa domanda di addebito va rigettata.
In ordine all'affidamento dei figli: entrambi i genitori appaiono singolarmente in grado di gestire i figli, ma incapaci a causa della mai sopita conflittualità. Impossibilità di far luogo ad un affidamento esclusivo.
In conformità con quanto suggerito dal c.t.u., l'andamento dei rapporti familiari sarà monitorato da una figura esterna, c.d. coordinatore genitoriale o educatore professionale.
Il coordinatore genitoriale avrà il compito: 1) di monitorare l'andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione; 2) di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell'interesse dei figli) in caso di disaccordo; 3) di redigere relazione informativa sull'attività svolta, da trasmettere al Giudice Tutelare.
Risulta accoglibile la domanda ex art. 709ter cpc formulata dal ricorrente atteso che risultano diversi episodi di ostacoli frapposti alla frequentazione dei figli.

autore: Fossati Cesare