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L'obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento è tenuto ad aumentare il valore della prestazione, qualora le sue condizioni economiche siano migliorate, anche se dopo la separazione. Cass. ord. n° 21802 del 11 settembre 2017.

Venerdì, 15 Settembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. ord. n° 21802 del 11 settembre 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sussistendo evidenti differenze fra le due tipologie di sostegno economico, la Suprema Corte precisa le stesse affermando che la natura dell'assegno post separazione è quella di mantenere viva la solidarietà fra coniugi e continuare a mantenere il livello di prestazione economica equiparata al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. La separazione elide il vincolo ma non lo recide, per questo l'obbligato alla corresponsione dell'assegno è tenuto ad aumentare il valore della prestazione, qualora le sue condizioni economiche siano migliorate, anche se dopo la separazione.

autore: Zadnik Francesca