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Il rigetto della domanda di divorzio per intervenuta riconciliazione fra coniugi travolge ogni provvedimento precedente, anche economico, che quindi non può più essere fatto valere. Cass. ord. n° 21345 del 14 settembre 2017.

Sabato, 16 Settembre 2017
Giurisprudenza | Riconciliazione | Legittimità
Cass. ord. n° 21345 del 14 settembre 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione precisa che una volta divenuta definitiva la sentenza che riconosce l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, essa fa venire meno anche tutte le disposizioni precedenti relative alla sentenza di separazione che erano state assunte nell'ottica dello status di separati dei coniugi. Pertanto non è più possibile la revivescenza dei provvedimenti in punto economico, relativi al periodo precedente la sentenza definitiva di riconoscimento di avvenuta riconciliazione fra le parti.

autore: Zadnik Francesca