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Il tribunale impone affido condiviso anche se c'è forte resistenza da parte della madre, che non vorrebbe lasciare mai il piccolo solo con il padre. Trib. di Catanzaro, I sez civile, sent. del 28 giugno 2017.

Sabato, 16 Settembre 2017
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito
Trib. di Catanzaro, I sez civile, sent. del 28 giugno 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il padre di un bambino di quattro anni desidera fortemente occuparsi del figlio. Ciò emerge sia dall'azione in Tribunale dello stesso, sia dal comportamento processuale. La madre non desidera che l'uomo abbia contatti con il bambino, anche se lo stesso si è affezionato al padre ed è stato felice di condividere anche i pochi momenti insieme a lui, come emerso in corso di causa. Non rilevando il Tribunale che la donna abbia saputo dimostrare con certezza e razionalità le motivazioni che la spingono a diffidare dell'uomo e del suo rapporto con il bambino, ed essendo in primis fondamentale per il piccolo costruire un rapporto con il padre a tutela del suo diritto alla bigenitorialità, il Tribunale fissa i parametri per i tempi di frequentazione fra padre e figlio, in regime di affido condiviso, prevedendo anche tempi in cui l'uomo possa vedere il bambino senza l'essere sottoposto a valutazione da parte dei servizi sociali.

autore: Zadnik Francesca