Il 709 ter cpc attiene alla responsabilità, non può piegarsi agli interessi economici delle parti. Tribunale di Genova, decreto 18 settembre 2017
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In sede di separazione il padre dei minori si obbligava alla vendita dell'immobile di proprietà, già casa familiare, ed al successivo acquisto, poi perfezionato, di altro immobile da intestare quanto alla nuda proprietà ai figli e quanto all'usufrutto alla moglie.
Quest'ultima, sul presupposto che l'immobile acquistato necessitasse di interventi di manutenzione straordinaria ai quali il marito si era dichiarato indisponibile, proponeva ricorso ex art. 709 ter cpc sostenendo trattarsi di questione afferente la responsabilità genitoriale e chiedendo la nomina di un tecnico per superare il mancato consenso dell'altro genitore.
Il Tribunale respinge in quanto inammissibile il ricorso in quanto la domanda si pone al di fuori dell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero delle modalità di affidamento di cui all'art. 709 ter cpc, trattandosi di questioni aventi carattere prettamente economico.
autore: Fossati Cesare
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