In caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio non è soggetto a revocazione ex art. 687 c.c. il testamento redatto dal de cuius che avesse già dei figli noti. - Cass. 28 luglio 2017 n. 18893
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Il testamento lasciato dal de cuius veniva impugnato dall'altro genitore sulla base dell'assunto che, essendo nata la loro figlia in epoca successiva alla redazione della scheda testamentaria, lo stesso testamento dovesse revocato di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 687 c.c.La Corte conclude che, qualora il testatore avesse già dei figli, la sopravvenienza di un altro non integra i presupposti previsti dall'art. 687 c.c.: a favore di tale interpretazione innanzitutto vi è il dato letterale della norma che contempla espressamente la sola l'ipotesi in cui il figlio sopravvenga rispetto alla data di predisposizione del testamento, ove la situazione familiare sia connotata dalla assenza ovvero dalla ignoranza assoluta di avere figli. Da questo consegue che, attesa la natura eccezionale della norma de qua, ne è preclusa l'applicazione in via analogica, mancando anche i presupposti per un'interpretazione estensiva, non ravvisandosi in ogni caso una discordanza tra la lettera della legge e l'intento del legislatore, che non può ritenersi essere volto a ricomprendere nell'ambito di applicazione della revocazione anche la situazione in esame, che è una situazione assai precisa e ben determinata.
autore: Fossati Cesare
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