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Indispensabile a pena di cassazione della sentenza la presenza dei genitori affidatari anche nel secondo grado di giudizio. Cass. ord 23574 del 9 ottobre 2017.

Sabato, 14 Ottobre 2017
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. ord n 23574 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel primo grado di giudizio il minore era stato considerato adottabile, in quanto in stato di abbandono e con genitori assolutamente inadeguati al ruolo. Il piccolo era stato allora collocato presso una coppia di genitori affidatari ed i suoi interessi erano gestiti da un tutore, nominato dal Tribunale. Nel secondo grado di giudizio le cose si erano però ribaltate ed il padre naturale del bambino aveva dimostrato di essere più "maturo e responsabile". Il tutore aveva però dubbi in merito ed aveva proposto ricorso in Cassazione anche sollevando la mancata chiamata in giudizio di secondo grado dei genitori affidatari del bambino, che avevano avuto un importante ruolo nella sua crescita.
Secondo la Cassazione, l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria, "devono essere convocati, a pena nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore. Tale norma, per il suo carattere processuale e in assenza di una disciplina di diritto transitorio, impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado." La sentenza è pertanto cassata e rinviata.

autore: Zadnik Francesca