Che sia il comodatario o i suoi familiari a possedere l'abitazione, trattasi di detenzione. Cass. 17 ottobre 2017 n. 24479
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Il comodato di un alloggio costituisce una detenzione, non un possesso ad usucapionem, in favore tanto del comodatario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il convivente che si opponga alla richiesta di risoluzione di comodato sostenendo di aver usucapito il bene, deve provare l'intervenuta interversione del possesso e non solo il meno potere di fatto sull'immobile.I giudici di merito avevano riconosciuto l'usucapione a favore della convivente, sul presupposto che questa era rimasta estranea al compromesso intercorso tra il ricorrente e il marito della occupante.Di diverso avviso il giudice di legittimità che cassa con rinvio a nuovo giudice che dovrà inquadrare la figura contrattuale non nominata dalle parti.In ogni caso, quando si tratta di casa di abitazione, la Suprema Corte ritiene che la convivenza nella stessa instaura un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata.
autore: Fossati Cesare
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