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L' assegno di mantenimento tiene conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio. Cass. sent n° 25802 del 30 ottobre 2017.

Venerdì, 10 Novembre 2017
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
Cass. sent n° 25802 del 30 ottobre 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dato atto che il principio secondo cui la decorrenza dell'assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda, in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, va ribadito però, secondo la Suprema corte, che tale principio, attenendo esclusivamente all'an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell'assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione. Pertanto la suprema corte cassa la sentenza impugnata che disponeva l'obbligo dell'erogazione dell'assegno di mantenimento e la rinvia alla corte di appello di competenza per una nuova valutazione della situazione.

autore: Zadnik Francesca