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Il comodato della casa familiare costituisce titolo a godere del bene per tutto il tempo necessario alle esigenze della famiglia. Cass. sent. del 15 novembre 2017 n° 26954.

Venerdì, 24 Novembre 2017
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità
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Interessante applicazione di interpretazione estensiva  di conservazione della casa familiare per le esigenze della famiglia ad libitum esteso a tutti i familiari e non solo al comodatario, anche in assegna di provvedimento di assegnazione della casa familiare a seguito di separazione dei coniugi, trattandosi nella fattispecie di coppia coniugata. Originariamente, il contratto di comodato per la casa familiare era stato concesso dai genitori al figlio, espressamente per i bisogni della famiglia, in quanto concluso dopo la celebrazione del matrimonio.
Nel corso del tempo, essendo sopravvenuta incapacità naturale all'originario comodatario, colpito da ictus e in stato celebrale vegetativo, la suocera, comodante, conveniva la nuora in giudizio, ritenendola occupante sine titulo, per costringerla al rilascio dell'immobile, dal quale la stessa si era momentaneamente allontanata per impossibilità a permanervi con i figli minori date le gravi condizioni psichiche di uno dei figli, che non avrebbero potuto convivere con le esigenze del padre e marito, dimesso dall'ospedale.
Resisteva la nuora nei tre gradi di giudizio. La Suprema Corte, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse riconosciuto che il rapporto di comodato era valido ed efficace anche per i familiari conviventi con il comodatario e non avesse rilevato la conservazione del vincolo di destinazione familiare e dell'estensione del titolo di detentore qualificato per il coniuge del comodatario e per i figli conviventi anche nell'ipotesi di separazione di fatto, accoglieva le ragioni della ricorrente, che denunciava una disparità di trattamento tra il coniuge non separato legalmente dall'originario comodatario che risieda altrove in una specie di separazione di fatto, come nel caso in esame, e il coniuge separato legalmente, con disparità di trattamento anche nei confronti dei figli costretti a rilasciare la casa familiare dove sono nati e cresciuti solo perché i genitori sono separati in via di fatto e non anche legalmente, rispetto ai figli di una coppia legalmente separata cui il giudice abbia statuito l'assegnazione della casa coniugale.
Peraltro il diritto all'abitazione, quale diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., non può che condurre al riconoscimento della pari dignità sociale dei figli di genitori separati e di quelli coniugati.
La Corte, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, dispone che, al fine di conservare la casa familiare nell'interesse della prole, all'immobile si deve imprimere un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari non soltanto a titolo personale del comodatario, ma dell'intera famiglia.

autore: Zadnik Francesca