Necessaria la nomina di curatore speciale dei minori nel giudizio di impugnazione di riconoscimento figlio naturale. Tribunale di Cremona, ord. del 29 maggio 2017.
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La madre di due minorenni impugnava, per difetto di veridicità ex art.
263 c.c. l'atto di riconoscimento dei medesimi quali propri figli
naturali effettuato dal padre, eccependo l'estinzione del giudizio per mancata nomina di curatore speciale. In sede di prima udienza il Giudice
Istruttore sollevava un difetto di rappresentanza dei minori,
ritenendo necessaria la nomina di un curatore speciale. Pur ribadendo la non necessarietà nel giudizio della presenza del curatore speciale quale litisconsorte necessario per il prosieguo del giudizio, essendo i minori i veri litisconsorti, il Giudice Istruttore, alla luce del disposto di cui all'art. 182
c.p.c., ha rilevato il difetto di assistenza e rappresentanza della
parte e, su successiva istanza attorea, ha provveduto a rimettere il
fascicolo al Collegio per la nomina del curatore speciale.
Per l'effetto, è stata rigettata l'eccezione di parte convenuta di
"estinzione del giudizio" per mancata proposizione di un'istanza di
nomina di un curatore speciale per i due minorenni da parte
dell'attrice.
autore: Zadnik Francesca
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