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E' annullabile la clausola dell'omologa di separazione consensuale dei coniugi che contiene disposizioni sulla divisione degli immobili. Tribunale di Palermo, sent. del 14 settembre 2017.

Venerdì, 24 Novembre 2017
Giurisprudenza | Separazione consensuale | Merito
Tribunale di Palermo, sent. del 14 settembre 2017. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Due coniugi presentavano ricorso per separazione consensuale presso il tribunale di competenza e nelle condizioni di separazione, disponevano anche divisione di comunione e di beni immobili detenuti in costsnza di matrimonio. Dopo l'omologa emergevano fatti che determinavano un minor valore degli immobili. Gli stessi infatti non potevano essere alienati così come si trovavano, in quanto in contrasto con disposizioni attenenti regole di edilizia pubblica. La moglie pertanto convniva in giudizio il marito e chiedeva l'annullamento della clausola dell'atto omologato che disponeva in merito agli immobili. e richiedeva la corresponsione di somme di denaro a titolo di risarcimento del danno e a copertura del mancato guadagno che non le era pervenuto per l'inalienabilità dei beni. Il tribunale disponeva che l'omologa, di per sè, non può escludere l'esistenza di vizi della volontà delle parti, e pertanto devono trovare applicazione per la separazione consensuale omologata i rimedi contrattuali per i vizi del consenso (articoli 1427 e ss., c.c.: Cass. 4.9.2004, n. 17902; 20.3.2008, n. 7450), esperibili attraverso un giudizio ordinario secondo le regole generali (Cass. 22.11.2007, n. 24321), e che la separazione consensuale omologata, "nel quale concorrono elementi di diritto privato e pubblico", costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull'accordo (di natura privatistica) tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicistica). In tale ambito, secondo la posizione "privatistica", la separazione consensuale omologata è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d'intervento più penetrante: articolo 158, 2 co., c.c.).
Pertanto annullava solo la clausola relativa alla divisione dei beni immobili, permanendo l'efficacia dell'accordo in sè, e non accoglieva le altre domande delle parti, permanendo la proprietà comune dei beni, che gli stessi avrebbero dovuto regolare in separata sede.

autore: Zadnik Francesca