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La cointestazione di un conto corrente può costituire donazione indiretta ma va provato l'animus donandi. Tribunale Potenza 28 luglio 2017

Sabato, 16 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Donazione | Merito
Tribunale Potenza, sentenza 28 luglio 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame gli attori, coeredi insieme al coniuge del defunto, chiedevano disporsi la collazione di tutte le somme ricevute o prelevate da quest'ultima dal patrimonio del de cuius sia in vita che post mortem. La convenuta si opponeva sostenendo non vi fosse stato alcun atto di liberalità, essendo tali rapporti cointestati e non essendo presente alcun valido atto di donazione.
La Corte Territoriale statuisce che la mera cointestazione di un rapporto bancario non integra di per sè un atto di liberalità in favore del cointestario, ma perché si possa parlare di donazione è necessario l'animus donandi, ossia l'intenzione di elargire la liberalità. Tale animus deve essere provato da chi lo sostenga o lo eccepisca e nel caso di specie, non avendo parte attrice fornito nemmeno per presunzioni tale prova, la domanda viene rigettata.

autore: Fossati Cesare