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La scelta del regime dei beni dei coniugi effettuata dinnanzi al ministro di culto ha valore ancorchè non annotata nella trascrizione – Cass. 27 settembre 2017 n° 22594

Sabato, 13 Gennaio 2018
Giurisprudenza | | Legittimità
Cass. Civ. sez. I n° 22594 del 27 settembre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Due persone contraevano matrimonio concordatario dichiarando all'atto di optare per il regime della separazione dei beni. L'atto veniva regolarmente trascritto ma non veniva annotata la scelta del regime patrimoniale. Negli anni avevano proceduto all'acquisto di un immobile, nel quale avevano dichiarato la sussistenza della comunione dei beni, che a seguito della separazione veniva fatto oggetto di contenzioso fra le parti (il marito asseriva che era stato acquistato con i soli proventi della sua attività imprenditoriale), la questione della validità o meno della scelta fatta in sede di cerimonia ma non annotata assumeva valore decisivo.
La Corte stabilisce che non si può parlare di invalidità delle convenzioni o della scelta del regime nei rapporti interni tra i coniugi, ove l'atto di matrimonio, come nella specie, sia stato regolarmente trascritto, ma privo dell'annotazione del regime. Ciò varrà per le convenzioni matrimoniali, nonchè per la scelta del regime (di separazione), effettuata davanti all'ufficiale dello stato civile (per il matrimonio civile) e con l'equiparazione della dichiarazione davanti al sacerdote, già affermata dalla giurisprudenza di merito e poi confermata da una prassi assai consolidata ma pure da un riscontro normativo chiaro ed esplicito (L. n. 121 del 1985, art. 8). Non sussiste ragione alcuna per escludere, nei rapporti interni tra le parti, la validità di una scelta comune, espressione della loro libera volontà. E' da ritenere dunque che la scelta di regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorchè non annotata nell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi mantenga la sua validità (diverso discorso sarebbe nei confronti dei terzi).
Nè si può sostenere che sia sufficiente una dichiarazione unilaterale di un coniuge davanti al notaio per effettuare una modifica di regime (che tale sarebbe da separazione a comunione di beni).

autore: Fossati Cesare