Sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p.c. per il figlio che subissa il padre di sms e mail – Cass. Pen 9 gennaio 2018 n° 343
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Il Tribunale di Milano condannava ex art. 660 c.cp. un figlio che subissava il padre di continue telefonate, sms, email e comportamenti indesiderati. Il ricorso in Cassazione viene respinto per motivi procedurali, in quanto il difensore solo in sede di gravame aveva richiesto l'applicazione del'art. 131 bis c.p., ossi all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Rimane dunque il dubbio che, a seguito di richiesta tempestivamente proposta, la sentenza avrebbe potuto avere esito diverso. Quel che risulta comunque evidente è che nella valutazione della condotta del figlio nessun tipo di rilievo sia stato dato allo strettissimo rapporto esistente fra vittima e reo, che dunque non costituisce in alcun modo nè una scriminante, nè un elemento degno di considerazione.
autore: Fossati Cesare
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