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L'assegno divorzile alla luce del variegato panorama giurisprudenziale attuale. Tribunale di Treviso 14 ottobre 2017

Sabato, 27 Gennaio 2018
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Merito
Tribunale di Treviso, sentenza 14 ottobre 2017 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza opera un ampio excursus sui principi relativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio nell'evoluzione giurisprudenziale, dando anche conto della proposta di legge C4605. 

Ad iniziare dal criterio del tenore di vita, scolpito dalla Corte di Cassazione nell'arco di circa 30 anni di applicazione giurisprudenziale (Sezioni Unite del 1990).

Anche l'assetto economico della separazione poteva costituire valido indice di riferimento. Non era necessario uno stato di bisogno, bastava un deterioramento apprezzabile delle condizioni economiche precedenti. 

Secondo il nuovo corso avviato da Cass. 11504/2017 il divorzio comporta l'estinzione del rapporto anche sul piano economico. Gli ex coniugi tornano ad essere persone singole. Il giudice deve effettuare un'analisi della capacità del richiedente di divenire economicamente indipendente.

Per il tribunale trevigiano sarebbe opportuno superare il dogma della natura assistenziale dell'assegno: dopo il divorzio sopravvive solo l'esigenza di compensare il coniuge debole per i sacrifici fatti a favore della famiglia.

Taluna giurisprudenza di merito ha applicato indici di autosufficienza economica reperiti aliunde (reddito medio, reddito limite per l'accesso al gratuito patrocinio, etc.), altra ha rilevato che i concetti di mezzi adeguati e indipendenza economica non si rinvengono nella norma.

Per il tribunale trevigiano la valutazione da compiersi in ordine all'autosufficienza economica si fonda su due categorie: parametri di ordine personale e di ordine patrimoniale, ulteriormente suddivisi in sottovoci, dei quali fa concreta applicazione al caso di specie.

autore: Fossati Cesare