Matrimonio, vera comunione di vita ed interessi e autoresponsabilità. Tribunale di Treviso, 9 gennaio 2018
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In un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, si può rivedere il diritto all'assegno divorzile non solo a fronte dei mutamenti delle circostanze della fattispecie, ma anche alla luce dello ius superveniens (il nuovo orientamento della Cassazione, sentenza 11504/2017).
L'effettiva contrazione dei redditi dell'obbligato costituisce motivo di riduzione della misura dell'assegno.
Tuttavia, in ordine alla persistenza o meno di un contributo economico in un caso di durata quasi trentennale del matrimonio, nel corso della quale i coniugi hanno costruito un patrimonio comune contando sul connubio tra le reciproche capacità reddituali, occorre considerare anche la necessità di far fronte alle spese per la conservazione del patrimonio comune.
Occorre assicurare al coniuge più debole un'adeguata perequazione, in una prospettiva attuativa del valore di parità, non potendosi assumere il parametro di indipendenza economica solo in senso oggettivo ed astratto, ma dovendolo calare nella realtà effettiva del caso di specie.
Il tribunale trevigiano si spinge poi ad un giudizio prognostico, dichiarando verosimile che all'esito del procedimento divisionale del patrimonio fra i coniugi, la beneficiaria dell'assegno potrà essere considerata in grado di mantenersi autonomamente.
autore: Fossati Cesare
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