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Trascrizione dell'atto di nascita: non rileva il legame biologico, bensì la relazione di fatto. Tribunale di Livorno, 3 gennaio 2018

Martedì, 6 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione Sezione Ondif di Livorno
Tribunale di Livorno, decreto 3 gennaio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per il diritto internazionale privato italiano lo status di figlio è determinato dalla sua legge nazionale al momento della nascita (art. 33 L. 218/95). Ai provvedimenti accertativi dello stato estero è attribuita dalla legge italiana ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione.
La trascrizione dei certificati formati all'estero secondo la lex loci può essere negata solo in caso di contrarietà all'ordine pubblico, tenuto altresì conto del principio del favor filiationis.
Nel giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico il giudice deve verificare se l'atto contrasti con esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, come desumibili dalla Carta Costituzionale e dai trattati internazionali.
L'ordine pubblico internazionale deve essere inteso come rivolto alla progressiva neutralizzazione di ogni contrapposizione tra la dimensione internazionalistica e quella interna.
Da tale quadro emerge la prevalenza del diritto del minore ad una relazione di genitorialità certa, onde garantire copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da tempo.
Ciò che rileva non è il legame biologico tra genitori e figli, bensì il fatto che la famiglia esista, con riferimento alla posizione, allo status ed alla tutela dei figli.
I minori in questione sono parte di un progetto familiare che li vede da tempo accuditi e cresciuti nella famiglia come figli dei ricorrenti, indifferentemente loro padri.

autore: Fossati Cesare