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Anche al padre, come alla madre, spetta il danno esofamiliare da errore medico. Cass. 5 febbraio 2018 n. 2675

Mercoledì, 7 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità
Corte di Cassazione, III Sez. Ordinanza 5 febbraio 2018 n. 2675 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso dei diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura in cui egli opera, non può ritenersi estraneo il padre, il quale deve considerarsi tra i soggetti "protetti" e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.

autore: Fossati Cesare