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Vi è litisconsorzio necessario fra gli eredi in caso di domanda di risoluzione del legato per mancato assolvimento dell'onere. Cass. 22 gennaio 2018, n. 1468

Sabato, 10 Febbraio 2018
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ. sez. VI n. 1468 del 22 gennaio 2018 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La testatrice disponeva a favore delle Pontificie Opere Missionarie un legato avente ad oggetto tutto il denaro della de cuius depositato presso un Istituto nonché tutti i titoli e/o valori mobiliari depositati presso lo stesso Istituto con l'onere che venissero celebrate 30 Messe Gregoriane in suffragio della propria anima, di quella dei defunti genitori e dei defunti fratelli.
Intervenuto il decesso della testatrice l'ente beneficiario del legato richiedeva agli eredi l'adempimento, inoltrando copia del testamento anche all'istituto di credito, apprendendo poi che i conti erano già stati chiusi dagli eredi. Ne seguiva un lungo contenzioso, avente ad oggetto anche gli importi depositati la cui appartenenza alla de cuius veniva contestata e uno dei coeredi in via riconvenzionale domandava anche la risoluzione del suddetto legato, in quanto, ancorchè già in parte adempiuto dagli altri eredi che non avevano partecipato al giudizio e che non erano stati in esso evocati, non risultava che l'onere fosse stato assolto.
La Corte conclude che la proposizione della domanda di risoluzione per l'inadempimento dell'onere apposto alla previsione a titolo di legato gravante su tutti i coeredi, impone di ritenere che sussista il litisconsorzio necessario, non solo tra il ricorrente e la legataria, ma anche nei riguardi di tutti gli altri onerati.
A tal fine va altresì ricordato che a mente dell'ultimo comma dell'art. 677 c.c., nel caso in cui risulti pronunziata la risoluzione del legato, che nella fattispecie ha carattere unitario essendo posto a carico di tutti i coeredi, ancorché tenuti al suo inadempimento pro quota, gli eredi subentrerebbero nell'onere, sicché appare confermata la correttezza della soluzione che impone che al giudizio che investe la risoluzione del modus debbano necessariamente prendere parte tutti i soggetti che verrebbero a subentrare negli obblighi imposti dal de cuius al legatario inadempiente.
Deve quindi affermarsi che il litisconsorzio necessario operi anche laddove la domanda di risoluzione investa la disposizione testamentaria che in maniera unitaria abbia previsto un legato a carico di tutti i coeredi.
L'accoglimento di tale principio ha comportato il rinvio della causa al giudice di primo grado, dato che già presso il Tribunale il litisconsorzio non era stato correttamente integrato.

autore: Fossati Cesare